Il D.Lgs. 81/08 prevede chiaramente al comma 2, lettera h) che i lavoratori devono “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”. Pertanto la partecipazione ai corsi di formazione e di addestramento sulla salute e sicurezza del lavoro è obbligatoria per i lavoratori.
La Formazione Specifica Lavoratori, in conformità all' Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011, ha una durata variabile di 4, 8 o 12 ore che viene determinata dalla classe di rischio dell'azienda ( rischio basso, medio, alto) e dalla mansione svolta dal lavoratore. Ogni lavoratore deve essere sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile (da 4 a 12 ore), definita dal settore economico di appartenenza dell’azienda (codice ATECO) e dalla classe di rischio individuato dalla stessa azienda/attività sul proprio obbligatorio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).
La suddetta formazione ha validità per 5 anni dalla data di esecuzione. Decorso tale periodo di tempo, sarà necessario provvedere ad aggiornare la formazione suddetta con la frequenza di un corso di 6 ore. ATTENZIONE!!! In vigore dal 21 dicembre 2021 l'obbligo di aggiornamento biennale dei preposti, ma è sanzionabile la sua inosservanza solo dal 21 dicembre 2023, perchè la Costituzione vieta la retroattività delle norme penali. Le disposizioni sulla legge in generale in premessa al Codice Civile prevedono che la legge posteriore abroga quella anteriore, quindi la periodicità quinquennale prevista per l’aggiornamento dei preposti dall’Accordo Stato Regioni del 2011 è sostituita di diritto dalla nuova periodicità biennale prevista dall’articolo 37 comma ter del D.Lgs n. 81/2008 (introdotto dalla legge 215/2021) che abroga la precedente periodicità quinquennale.
In data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo accordo che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana n° 193 del 19 Agosto 2016 e l’Accordo è finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP), ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
L’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281 è stato emanato dalla Conferenza Stato-Regioni Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016
I contenuti si possono così sintetizzare:
- DURATA E CONTENUTI MINIMI DEl PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEl SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (non Datori di Lavoro)
- ALCUNE MODIFICHE AI PRECEDENTI Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e, s.m.i. e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008.
L’Accordo del 7 luglio u.s. stabilisce i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione previsti dall’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008).
Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:
1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
2. attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
3. responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.
Si precisa che la durata e i contenuti dei corsi richiamati nel presente Accordo sono da considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e contenuti.
Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II.