La SILAV Consulting Srl organizza corsi di formazione inerente alla gestione e alla organizzazione del Servizio di “Primo Soccorso Aziendale” secondo le disposizioni del D.M. 388/2003 in attuazione del D. Lgs. 81/2008.
Obblighi e adempimenti del datore di lavoro e dei lavoratori, con i relativi riferimenti normativi.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di primo soccorso (D.Lgs.81/08 art.18, comma 1, lett. b).
La designazione degli incaricati al primo soccorso tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza nonché della motivazione e di eventuali esperienze pregresse. A questo scopo si avvarrà della collaborazione del medico competente che lo aiuterà nell’individuazione di persone adatte all’incarico (D.Lgs.81/08 art.18, comma 1, lett. c).
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva; non è indicato un criterio per stabilire la consistenza numerica degli addetti al primo soccorso, è tuttavia consigliabile rapportarlo al numero di lavoratori in azienda e alla possibilità minima che siano presenti contemporaneamente almeno due incaricati per turno (D.Lgs.81/08, art.43 comma 3).
I lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (D.Lgs.81/08, art.37 comma 9).
Per quanto riguarda le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, il Testo Unico (D.Lgs.81/08, art.45 comma 2) indica espressamente il riferimento al Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n.388 (regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale).
Classificazione delle Aziende:
Aziende gruppo A totale 16 ore (D.M. 388/03 Allegato 3):
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (vedi tabella di riferimento).
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Aziende gruppo B totale 12 ore (D.M. 388/03 Allegato 4):
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Aziende gruppo C totale 12 ore (D.M. 388/03 Allegato 4):
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Corso di aggiornamento: si deve tenere ogni 3 anni, per tutti i tipi di azienda, indipendentemente dal gruppo di appartenenza A, B, C.e deve avere una durata minima di 4 o 6 ore a seconda del gruppo di classificazione dell’azienda. Il programma minimo attiene alla revisione della capacità di intervento pratico.
Di seguito è consultabile la normativa D.M. 388/2003