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Corsi Antincendio

Corsi Antincendio 

 

Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 237 del 04/10/2021, è entrato in vigore il 04/10/2022.

 

Cambiano le denominazioni dei corsi di formazione e di aggiornamento, che sono suddivisi in livelli:

Livello 1 (ex rischio basso)
Livello 2 (ex rischio medio)
Livello 3 (ex rischio alto)
 

Durata e periodicità

Formazione addetti antincendio:

  • Aziende livello 1: corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico) e aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica);
  • Aziende livello 2: corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico) e aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico);
  • Aziende livello 3: corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico) e aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico).

Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore (4 ottobre 2022) del decreto stesso, ovvero entro il 4 ottobre 2023.

 

Di seguito è consultabile la normativa D.M. 02.09.2021

Antincendio DM 02 09 2021 Gazzetta Ufficiale
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